Istituti di moneta elettronica
Il Banking Act 1994 ha introdotto il concetto di moneta elettronica e di istituto di moneta elettronica. Gli istituti di credito erano già autorizzati a intraprendere l’attività di electronic banking, e ora tale possibilità è stata estesa agli istituti indipendenti. Gli istituti di moneta elettronica, pertanto, dispongono adesso di parametri di regolamentazione e di una struttura inerente al sistema della concessione di licenze interni.
La direttiva sugli Istituti di moneta elettronica emanata dalla Malta Financial Services Authority e basata sulla Direttiva UE 2000/46/EC, stabilisce la struttura normativa per gli enti di questo tipo. Diversamente da quanto accade per gli istituti di credito, questi non sono autorizzati a concedere prestiti e intraprendere altre attività di tipo bancario, ma hanno soltanto la facoltà di investire in risorse liquide.
Il capitale minimo versato per un istituto di moneta elettronica è stabilito a 500.000 lire maltesi (circa 1,17 milioni di euro).
Per quel che riguarda il trattamento fiscale di transazioni che coinvolgono strumenti finanziari e business internazionale è possibile ottenere l’applicazione delle ‘advance revenue ruling’. Queste sono valide per 5 anni, rinnovabili per altrettanti e avranno facoltà di rimanere in vigore per un massimo di altri 2 anni anche in caso di modifica della legislazione relativa.
Se in possesso di determinati requisiti, gli istituti di moneta elettronica hanno anche la possibilità di godere di diversi incentivi fiscali.