Fondi/Organismi d’investimento collettivo
Organismi d’investimento collettivo privatiUn organismo d’investimento collettivo chiuso deve essere essenzialmente di natura privata e prevedere un massimo di 15 partecipanti, necessariamente amici stretti o parenti dei promotori. Inoltre, non deve essere classificato come Professional Investor Fund.
Uno dei partecipanti può anche essere costituito da una società, ma solo se:
- tenendo conto dei singoli beneficiari effettivi di tale società, il numero massimo dei 15 partecipanti non viene superato;
- i singoli beneficiari effettivi di tale società sono amici stretti o parenti del promotore;
- la società non è in alcun modo coinvolta nella direzione o nell’amministrazione dell’organismo e ha a che fare con esso soltanto in qualità di investitore.
Gli organismi d’investimento collettivo chiuso non sono soggetti a licenza, tuttavia devono essere riconosciuti per iscritto dalla Malta Financial Services Authority, la quale sarà in grado di farlo soltanto se giudicherà i dirigenti e gli altri funzionari e partecipanti all’organismo persone “fit and proper”. Viene da sé, quindi, che l’identità dei beneficiari effettivi deve essere resa nota a detta Authority.
Un organismo chiuso riconosciuto non può nominare un direttore esterno, né quotarsi alla Malta Stock Exchange, la Borsa Valori maltese.
Fondi al dettaglioL’Investment Services Act, 1994, stabilisce la struttura normativa per i servizi d’investimento e gli organismi d’investimento collettivo.
Esso fornisce la necessaria infrastruttura per l’impostazione di organismi d’investimento collettivo come strutture aziendali, fondi comuni d’investimento aperto o attraverso intese contrattuali, fornendo così dirigenti dotati della flessibilità necessaria per utilizzare la struttura appropriata a seconda del mercato target e altre caratteristiche del fondo.
Vengono fornite strutture per fondi d’investimento sia a capitale variabile che a capitale fisso. Inoltre, i fondi possono essere impostati sia come pubblici che come privati e possono anche ottenere la prima o seconda quotazione alla Malta Stock Exchange.
Un organismo d’investimento collettivo organizzato sotto il sistema legislativo maltese od operante all’interno del Paese o a partire da esso, conformemente all’Investment Services Act, 1994, necessita di una licenza. Ciononostante, esistono diverse possibilità di esenzione da tale obbligo, applicabili in particolari circostanze.
Chi inoltra una domanda di licenza per un organismo di investimento collettivo deve essere “fit and proper” e aver intenzione ed essere in grado di agire in conformità con la legge e tutte le Condizioni standard della licenza allegate alla licenza erogata. Il test “fit and proper” è un elemento normativo fondamentale: esso vuole che i licenziatari potenziali ed esistenti e i relativi azionisti e il personale più anziano qualificante dimostrino competenza, integrità e solvenza in tutti i loro affari. Tali requisiti devono essere presenti sia in fase di erogazione della licenza che in seguito, per tutta la durata dell’attività.
Le aziende che offrono servizi di back office nel settore dei servizi finanziari sono tenute a ottenere l’approvazione della Malta Financial Services Authority, prima di cominciare a operare.
Il trattamento fiscale di un fondo, subfondo, di un organismo d’investimento collettivo dipende da determinate caratteristiche. Esistono diversi incentivi fiscali applicabili a tali organismi e ai relativi investitori. I dipendenti espatriati di un organismo d’investimento collettivo godono anche di molte facilitazioni fiscali.
Per quel che riguarda il trattamento fiscale di transazioni che coinvolgono strumenti finanziari e business internazionale è possibile ottenere l’applicazione delle ‘advance revenue ruling’. Queste sono valide per 5 anni, rinnovabili per altrettanti e avranno facoltà di rimanere in vigore per un massimo di altri 2 anni anche in caso di modifica della legislazione relativa.