Intermediari assicurativi
Il coordinamento di normative nazionali su requisiti professionali e la registrazione di soggetti che intraprendono e si dedicano all’attività di mediazione assicurativa può contribuire sia ad andare verso la costituzione di un mercato unico UE per i servizi finanziari, sia a far sì che il cliente sia più protetto, in questo settore. Agli Stati membri è stato richiesto di implementare la Insurance Mediation Directive (Direttiva 2002/92/EC) entro il 15 gennaio 2005.
La Direttiva permette agli intermediari assicurativi e riassicurativi di operare in altri Stati membri in conformità con i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Malta si è sostanzialmente conformata a essa attraverso l’introduzione delle European Passport Rights For Insurance Intermediaries Regulations. Ai sensi di tali normative, agli intermediari è concesso di trasferirsi a Malta stabilendovi una filiale o fornendo servizi su base cross border; dal canto loro, gli intermediari maltesi hanno la possibilità di fare lo stesso negli Stati membri UE o negli Stati CEE. Per fare ciò è obbligatorio seguire una procedura di notifica tra il supervisore dello Stato d’origine e quello dello Stato ospite e, nel caso delle filiali, fornire dettagli di un programma di garanzia valido di protezione dei titolari delle polizze.
Gli intermediari che vengono autorizzati a operare a Malta devono conformarsi alle regole locali istituite dalla Malta Financial Services Authority e possono commercializzare soltanto prodotti di un assicuratore che abbia esercitato i suoi diritti europei a Malta. Dal canto loro, gli intermediari maltesi che si trasferiscono all’estero devono conformarsi alle regole imposte dallo Stato membro ospite.