Protected Cell Companies (PCC)
Il regime di PCC può essere applicato soltanto alla “attività assicurativa” che comprende le compagnie assicurative, le compagnie di riassicurazione e di AIC (note anche come captive), l’attività di un insurance manager e quella di broker. Una società può essere creata come PCC o trasformata in una PCC solo con l’approvazione scritta della Malta Financial Services Authority.
Una PCC dispone di cellule separate e distinte, con attività e passività completamente indipendenti, sia tra le varie cellule che rispetto a quelle della società stessa. Ciò significa che i creditori di una determinata cellula non possono rifarsi sulle attività delle altre, all’interno di una PCC. Ciononostante, si tratta di persone giuridiche uniche, ricomprendenti al loro interno le cellule da esse originate.
I requisiti minimi di capitale applicabili a una società (diversa da una PCC) operante nel comparto assicurativo sono applicabili alla PCC nel suo insieme, e non alle sue singole cellule.
Il margine di solvibilità obbligatorio per una PCC sarà calcolato sulla base di una singola cellula e il disavanzo di ognuna sarà coperto da risorse esterne. Il Fondo minimo di garanzia si applica alla società nel suo insieme.
Le imprese di questo tipo devono informare i soggetti con i quali entrano in affari del loro status e identificare e specificare la cellula che sarà coinvolta nella singola transazione (a meno che questa non si riferisca già a una determinata cellula).
Per fare fronte a eventuali passività attribuibili a una determinata cellula di una PCC saranno utilizzate:
- in primo luogo le attività attribuibili alla cellula interessata;
- in seconda istanza, e solo a condizione che quelle attribuibili alla cellula interessata siano esaurite, le attività extracellulari della società;
- in ogni caso, mai le attività di altre cellule.
Le passività non attribuibili a una determinata cellula di una PCC saranno di esclusiva responsabilità delle risorse “extracellulari”.